Articolo tratto da: https://www.infobuild.it/approfondimenti/detrazioni-fiscali-isolamento-acustico-edifici/
L’isolamento acustico di un edificio concorre al livello di comfort degli ambienti interni, riparandoli da rumori sgradevoli e fastidiosi.
Anche se generalmente viene data maggior importanza all’isolamento termico, fondamentale sia per il benessere delle persone che per il risparmio energetico, non si deve sottovalutare il valore dell’isolamento acustico per assicurare il comfort negli edifici.
Mentre nei nuovi edifici si rispettano tutti gli standard normativi al momento della costruzione, molto spesso gli immobili esistenti sono carenti sotto questo punto di vista. La normativa di riferimento italiana da un lato disciplina come gli enti pubblici incaricati debbano regolamentare e controllare i responsabili della produzione di inquinamento acustico, dall’altro definisce i requisiti minimi da garantire per assicurare il benessere acustico all’interno degli edifici.
Il primo testo di riferimento è la Legge quadro sull’inquinamento acustico (L. 26 ottobre 1995, n. 447), che senza definire particolari requisiti, attribuisce le varie responsabilità e introduce l’obbligo di redigere valutazioni di impatto acustico e di clima acustico.
La Legge è stata poi in parte modificata dal D.Lgs 42/2017, che introduce anche novità sulle mappe acustiche e sulla professione di Tecnico competente in acustica.
Si sono poi sviluppate norme tecniche (ad esempio la UNI 11367:2010 e la UNI 11444:2012 per la classificazione acustica delle unità immobiliari), leggi e regolamenti regionali, anche se il principale riferimento normativo italiano per l’acustica in edilizia rimane il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. Questo decreto definisce le prestazioni che gli edifici devono garantire in termini di isolamento acustico dai rumori esterni, ma anche dal rumore di calpestio, da quello aereo tra appartamenti e da quello causato dagli impianti presenti nell’edificio stesso.- Il testo indica anche le modalità di calcolo e i limiti ammessi per ciascun parametro indicato. Sarà il Tecnico competente in acustica a dimostrare, a cantiere finito, il rispetto dei requisiti acustici passivi.
L’isolamento acustico degli edifici esistenti è un intervento di ristrutturazione edilizia e come tale rientra tra le opere che possono beneficiare del Bonus ristrutturazioni 2020.
L’isolamento acustico di un edificio esistente può essere realizzato in diversi modi, da valutare a seconda delle condizioni dell’esistente e degli obiettivi da raggiungere.
Tra le strade percorribili ci sono la possibilità di realizzare delle contropareti e dei controsoffitti isolanti, ad esempio in cartongesso; quella di posare dei pannelli isolanti sulle pareti esistenti e sulla copertura; o ancora la scelta di inserire dell’isolante nell’intercapedine delle pareti esistenti, tramite insufflaggio. Tutti questi interventi beneficiano in egual modo della detrazione fiscale.
Il principale requisito da soddisfare in relazione ai lavori svolti è il raggiungimento degli standard di legge. In sostanza, se si vogliono detrarre le spese sostenute per l’isolamento acustico di un edificio esistente, sarà fondamentale dimostrare i risultati ottenuti. Questo significa che per accedere alla detrazione è necessario richiedere ad un Tecnico competente in acustica il rilascio di una certificazione acustica, a seguito di opportune verifiche sul campo. Nel caso degli edifici residenziali i valori da soddisfare saranno relativi all’isolamento di facciata (40 dB), all’isolamento dei divisori interni (50 dB) e all’isolamento dal rumore di calpestio (63 dB).-
Attualmente, il Bonus ristrutturazioni prevede un recupero fiscale del 50% delle spese sostenute per gli interventi, per un massimo di 96.000 euro. Il rimborso avviene in dieci rate annuali di eguale importo, a condizione che i pagamenti siano stati effettuati tramite un bonifico parlante, che richiami anche la normativa di riferimento e gli estremi della fattura. Oltre alle spese dovute all’esecuzione dell’intervento, sono detraibili anche i costi dovuti a sopralluoghi, consulenze acustiche e misure fonometriche.
Un’alternativa al recupero fiscale mediante l’accesso al Bonus ristrutturazioni è quella di eseguire interventi di isolamento acustico che migliorino contestualmente anche le prestazioni di isolamento termico. In questi casi, è possibile accedere agli incentivi per l’efficientamento energetico, che sono l’Ecobonus e, da quest’anno, il Superbonus 110%.
Quindi, se si procede con la posa di un isolamento termoacustico, varranno le agevolazioni fiscali per la miglioria delle prestazioni energetiche dell’edificio, che corrispondono al 65% dei costi sostenuti, per una spesa massima di 60.000 euro. Anche in questo caso sarà necessario un’asseverazione di un tecnico a dimostrazione dei miglioramenti dovuti all’intervento eseguito. Al termine dei lavori, si deve inviare tutta la documentazione all’ENEA, tramite l’apposito portale.
Inoltre, il Decreto Rilancio ha introdotto il Superbonus 110% per interventi di efficientamento energetico e per quelli antisismici. In sostanza, si estende il valore della detrazione dell’Ecobonus per alcuni degli interventi già previsti.
Gli interventi ammessi sono suddivisi in trainanti e trainati, ovvero detraibili solo se abbinati ai primi. Tra gli interventi trainanti c’è anche l’esecuzione di interventi per l’isolamento termico dell’involucro. Questo fa sì che, se la realizzazione del cappotto termoacustico assicura il miglioramento delle prestazioni dell’edificio esistente di due classi energetiche, allora l’incentivo previsto dall’Ecobonus aumenta e sale al 110%.
È necessario presentare un APE antecedente l’intervento ed uno successivo. Inoltre, è possibile scegliere tra la detrazione fiscale con un recupero in 5 rate annuali, la cessione del credito o lo sconto in fattura di valore equivalente alla detrazione a cui si ha diritto. Il Superbonus 110% è valido per tutti gli interventi eseguiti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Ing. Saviotti Massimo
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